FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.106/AA del 03/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da NISCOLA ROSSI RUSSO FCD VIRTUS SAN VINCENZO VR
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1106 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Efrem Enrico RUSSO, Umberto NISCOLA, Claudio ROSSI, e della società FCD VIRTUS SAN VINCENZO V.R., avente ad oggetto la seguente condotta:
EFREM ENRICO RUSSO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., e dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R., omesso di provvedere per l’attività di Calcio a 5 al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri S.L. ed A.T., essendo gli stessi all’epoca dei fatti tesserati per la società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R. solo per l’attività di Calcio a 11, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle file delle squadre schierate dalla società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R., in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Under 17 Regionale di Calcio a 5: Real Dem Calcio a 5 – Virtus San Vincenzo VR del 2.2.2024, Academy Pescara Futsal c.5 - Virtus San Vincenzo VR del 26.2.2024, Virtus San Vincenzo VR - Città di Chieti del 3.3.2024, Città di Chieti - Virtus San Vincenzo VR del 24.3.2024 e Virtus San Vincenzo VR - Sport Center celano c.5 del 7.4.2024;
UMBERTO NISCOLA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società Virtus San Vincenzo V.R. nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri S.L. ed A.T., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per l’attività di Calcio a 5, nonostante fossero tesserati per la società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R solo per l’attività di Calcio a 11, in occasione delle seguenti gare valevoli per il campionato Under 17 Regionale di Calcio a 5: Real Dem Calcio a 5 – Virtus San Vincenzo VR del 2.2.2024, con indicazione dei nominativi dei calciatori sig.ri S.L. ed A.T., e Città di Chieti - Virtus San Vincenzo VR del 24.3.2024, con indicazione del nominativo del sig. A.T.;
CLAUDIO ROSSI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R. nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri S.L. ed A.T., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per l’attività di Calcio a 5 nonostante fossero tesserati per la società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R. solo per l’attività di Calcio a 11, in occasione dei seguenti incontri valevoli per il Campionato Under 17 Regionale di Calcio a 5: Academy Pescara Futsal c.5 - Virtus San Vincenzo VR del 26.2.2024, Virtus San Vincenzo VR - Città di Chieti del 3.3.2024, Virtus San Vincenzo VR - Sport Center celano c.5 del 7.4.2024;
FCD VIRTUS SAN VINCENZO V.R., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i sig.ri Efrem Enrico Russo, Umberto Niscola e Claudio Rossi;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Umberto NISCOLA, Claudio ROSSI ed Efrem Enrico RUSSO in proprio e, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, per conto della società FCD VIRTUS SAN VINCENZO V.R.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Umberto NISCOLA, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Claudio ROSSI, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Efrem Enrico RUSSO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 5 (cinque) punti di penalizzazione per la società FCD VIRTUS SAN VINCENZO V.R.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.