FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.107/AA del 03/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COLEDI ASD JONICA FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1134 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Antonio COLEDI, e della società ASD JONICA F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO COLEDI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Jonica F.C., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Jonica F.C. – Pol. Modica Calcio del 21.4.2024 valevole per il girone B del campionato di Eccellenza, proferito un’espressione offensiva della categoria arbitrale tutta, all’indirizzo dell’osservatore arbitrale designato per tale incontro, mentre lo stesso sostava fuori dallo spogliatoio riservato alla terna arbitrale;

ASD JONICA F.C., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Antonio Coledi;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio COLEDI e dal Sig. Roberto Cosentino, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD JONICA F.C.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. Antonio COLEDI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD JONICA F.C.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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