FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.108/AA del 03/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FALCO DI NOBILE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1075 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Raffaele FALCO e Gerardo DI NOBILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE FALCO, all’epoca dei fatti arbitro benemerito della Sezione A.I.A. di Battipaglia, in violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3, lettera M), del Regolamento A.I.A., per avere consentito e comunque non impedito che l’associato A.I.A. Gerardo Di Nobile, dopo avere espletato l’incarico conferitogli di dirigere la gara Supersantos F.C. – Real Carillia del 7.4.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone I, divulgasse a terzi a mezzo whatsapp una fotografia recante uno stralcio del referto di gara precedentemente inoltrato al Giudice Sportivo per le deliberazioni del caso;

GERARDO DI NOBILE, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Battipaglia, in violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3, lettera M), del Regolamento A.I.A., per avere, dopo l’espletamento dell’incarico conferitogli di dirigere la gara Supersantos F.C. – Real Carillia del 7.4.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone I, divulgato a terzi a mezzo whatsapp una fotografia recante uno stralcio del referto di gara precedentemente inoltrato al Giudice Sportivo per le deliberazioni del caso;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Raffaele FALCO e Gerardo DI NOBILE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di sospensione nei confronti del Sig. Raffaele FALCO, e di 1 (uno) mese di sospensione nei confronti del Sig. Gerardo DI NOBILE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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