FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.109/AA del 03/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD REAL MINERBE 2014 SSD NOGARA CALCIO E Tesserati
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1039 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Kevin BRAHIMI, Edoardo MODENINI, Jacopo MASSAFRA, Elia BELLARO, Diego SEGATTINI, Maikol BIANCONI, Karim JMILI, Samuele MANZINI, Joel CELA, Mohammed LABIAD, Kristuan NIKIFOR, Kevin BIANCONI, Nathakon KETYOI, Robert LETE, Efosa ODARO, Lamkadem AIT, Danijel NIKIFOR, Riccardo PUGLIESE, Nicolò CIOCCA, Alberto TENZON, Antonio CIOCCA e delle Società A.S.D. REAL MINERBE 2014 e S.S.D. A.R.L. NOGARA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: KEVIN BRAHIMI, EDOARDO MODENINI, JACOPO MASSAFRA, ELIA BELLARO, DIEGO SEGATTINI, MAIKOL BIANCONI, KARIM JMILI, SAMUELE MANZINI, JOEL CELA, MOHAMMED LABIAD, KRISTUAN NIKIFOR, KEVIN BIANCONI, NATHAKON KETYOI, ROBERT LETE, EFOSA ODARO, LAMKADEM AIT, DANIJEL NIKIFOR, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società S.S.D. A.R.L. Nogara Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, al termine della gara A.S.D. Real Minerbe 2014 – S.S.D. A.R.L. Nogara Calcio disputata in data 26.11.2023 presso il Campo Comunale 2 di Minerbe (Vr), valevole per il girone D del campionato Allievi Under 17 Provinciali, preso parte attivamente ad una rissa che ha visto coinvolti i calciatori tesserati per entrambe le società;
RICCARDO PUGLIESE, NICOLO’ CIOCCA, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.S.D. Real Minerbe 2014, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, al termine della gara A.S.D. Real Minerbe 2014 – S.S.D. A.R.L. Nogara Calcio disputata in data 26.11.2023 presso il Campo Comunale 2 di Minerbe (Vr), valevole per il girone D del Campionato Allievi Under 17 Provinciali, preso parte attivamente ad una rissa che ha visto coinvolti i calciatori tesserati per entrambe le società;
ALBERTO TENZON, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Minerbe 2014, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024 quantomeno fino al 26.11.2023, consentito e comunque non impedito che il sig. Antonio Ciocca svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del Campionato Allievi Under 17 Provinciali, in assenza di tesseramento e pur essendo privo della richiesta qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
ANTONIO CIOCCA, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma e, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Minerbe 2014, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024 quantomeno fino al 26.11.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real Minerbe 2014 militante nel girone D del Campionato Allievi Under 17 Provinciali, in assenza di tesseramento e pur essendo sprovvisto della richiesta qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
A.S.D. REAL MINERBE 2014, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alberto Tenzon, Riccardo Pugliese e Nicolò Ciocca, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Antonio Ciocca ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione; S.S.D. A.R.L. NOGARA CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Kevin Brahimi, Edoardo Modenini, Jacopo Massafra, Elia Bellaro, Diego Segattini, Maikol Bianconi, Karim Jmili, Samuele Manzini, Joel Cela, Mohammed Labiad, Kristuan Nikifor, Kevin Bianconi, Nathakon Ketyoi, Robert Lete, Efosa Odaro, Lamkadem Ait e Danijel Nikifor; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Kevin BRAHIMI, Edoardo MODENINI, Jacopo MASSAFRA, Elia BELLARO, Diego SEGATTINI, Maikol BIANCONI, Karim JMILI, Samuele MANZINI, Joel CELA, Mohammed LABIAD, Kristuan NIKIFOR, Kevin BIANCONI, Nathakon KETYOI, Robert LETE, Efosa ODARO, Lamkadem AIT, Danijel NIKIFOR, Riccardo PUGLIESE, Nicolò CIOCCA, Antonio CIOCCA, Alberto TENZON in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL MINERBE 2014, e dal Sig. Gianni Frignani, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A.R.L. NOGARA CALCIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Kevin BRAHIMI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Edoardo MODENINI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Jacopo MASSAFRA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Elia BELLARO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Diego SEGATTINI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Maikol BIANCONI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Karim JMILI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Samuele MANZINI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Joel CELA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mohammed LABIAD, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Kristuan NIKIFOR, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Kevin BIANCONI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Nathakon KETYOI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Robert LETE, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Efosa ODARO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Lamkadem AIT, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Danijel NIKIFOR, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Riccardo PUGLIESE, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Nicolò CIOCCA, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Antonio CIOCCA, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alberto TENZON, di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL MINERBE 2014, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. A.R.L. NOGARA CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.