FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.113/AA del 06/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE CELIS POMPEI LUBRANO LAVANDERA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1011 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimiliano DE CELIS, Riccardo POMPEI e Samuele LUBRANO LAVANDERA, avente ad oggetto la seguente condotta:
MASSIMILIANO DE CELIS, all’epoca dei fatti tesserato come tecnico per la società A.S.D. N.F. Ardea Calcio e attualmente tesserato per la società A.S.D. Vjs Velletri, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, per avere lo stesso durante la stagione sportiva 2023-2024, svolto sin dal mese di luglio 2023 l’attività di direttore generale del settore giovanile e della scuola calcio in assenza di regolare tesseramento intervenuto solo in data 12 ottobre 2023 come allenatore della prima squadra in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94, comma 1, lett. a,) delle N.O.I.F ed a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della L.N.D. punto 14) voce “allenatori“ stagione sportiva 2023-2024 per avere pattuito con la suindicata società un compenso per la propria attività di tecnico pari ad € 1.300,00 mensili per la stagione sportiva 2023-2024 di cui € 800,00 con bonifico ed € 500,00 in contanti, percependo solo la mensilità di agosto 2023 in contanti in assenza di sottoscrizione e deposito del relativo accordo economico;
RICCARDO POMPEI, all’epoca dei fatti tesserato come tecnico per la società A.S.D. N.F. Ardea Calci, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, per avere lo stesso durante la stagione sportiva 2022-2023 dal mese di luglio 2022, prima del suo tesseramento avvenuto in data 3 settembre 2022 e durante la stagione sportiva 2023-2024, svolto l’attività di tecnico dal mese di luglio 2023 mentre è stato formalmente tesserato solo in data 12 ottobre 2023 come allenatore prima squadra in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94, comma 1, lett. a), delle N.O.I.F ed a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della L.N.D. punto 14) voce “allenatori” stagione sportiva 2023-2024 per aver pattuito un accordo economico che prevedeva un compenso mensile pari ad € 250,00 da corrispondersi metà con bonifico e metà in contanti, pur in assenza di sottoscrizione e deposito del relativo accordo economico;
SAMUELE LUBRANO LAVANDERA, all’epoca dei fatti tesserato come tecnico per la società A.S.D. N.F. Ardea Calcio, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, per avere lo stesso durante la stagione sportiva 2023-2024 dal mese di agosto 2023 e quindi prima del proprio tesseramento avvenuto in data 15 settembre 2022 svolto l’attività di preparatore atletico Juniores Nazionali in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94, comma 1, lett. a), delle N.O.I.F ed a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della L.N.D. punto 14) voce “allenatori” stagione sportiva 2023-2024 per aver pattuito un accordo economico che prevedeva un compenso mensile pari ad € 550,00 corrisposti fino al mese di dicembre 2023 in contanti ed in assenza di sottoscrizione e deposito del relativo accordo economico;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimiliano DE CELIS, Riccardo POMPEI e Samuele LUBRANO LAVANDERA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Massimiliano DE CELIS, di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Riccardo POMPEI, e di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Samuele LUBRANO LAVANDERA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.