FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.116/AA del 11/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RICCI SSDARL SIRACUSA CALCIO 1924
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1112 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessandro RICCI, e della società SSDARL SIRACUSA CALCIO 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALESSANDRO RICCI, all’epoca dei fatti Presidente della SSDARL Siracusa Calcio 1924 dotato dei poteri di rappresentanza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, con lettera del 10.4.2024 indirizzata al sig. Gaspare Cacciola, allenatore tesserato per la SSDARL Siracusa Calcio 1924 ed esonerato in data 30.3.2024, ribadito a quest'ultimo l'infondata accusa, già sollevata con precedente comunicazione del 5.4.2024, di essersi appropriato di materiale tecnico (Kit hardware e software) che all'epoca sapeva essere in possesso dei Sig.ri Lorenzo Mirabella e Aldo Musumeci, rispettivamente tesserati quali preparatore atletico ed allenatore in seconda della SSDARL Siracusa Calcio 1924 e sollevati dai rispettivi incarichi in data 30.3.2024, i quali si erano già resi disponibili alla riconsegna del predetto materiale;
SSDARL SIRACUSA CALCIO 1924, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Ricci, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro RICCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL SIRACUSA CALCIO 1924;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alessandro RICCI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSDARL SIRACUSA CALCIO 1924;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.