FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.126/AA del 20/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BUCHI ROSSETTI SAN ZENO VERONA 1919
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1120 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi BUCHI, Matteo ROSSETTI, e della società SSD SAN ZENO VERONA 1919 ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUIGI BUCHI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Zeno Verona 1919 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito che il sig. Matteo Rossetti, dirigente accompagnatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata, svolgesse attività di proselitismo consistita nell’aver contattato, nel mese di aprile 2024, il genitore del calciatore minore sig. L.B. tesserato per la società A.S.D. Crazy Academy ARL, tramite la piattaforma social Instagram;
MATTEO ROSSETTI, Dirigente accompagnatore tesserato per la società San Zeno 1919 Verona all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto attività di proselitismo consistita nell’aver contattato, nel mese di aprile 2024, il genitore del calciatore minore sig. L.B., tesserato per la società A.S.D. Crazy Academy ARL, tramite la piattaforma social Instagram;
SSD SAN ZENO VERONA 1919 ARL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luigi Buchi e Matteo Rossetti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo ROSSETTI e Luigi BUCHI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD SAN ZENO VERONA 1919 ARL; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luigi BUCHI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo ROSSETTI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSD SAN ZENO VERONA 1919 ARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.