FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.127/AA del 20/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BENEDETTI CUNEO MICHELOTTI MOLASSANA BOERO A.S.D
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1086 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo BENEDETTI, Luigi CUNEO, Giuliano MICHELOTTI, e della società MOLASSANA BOERO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:
PAOLO BENEDETTI, Allenatore della società Molassana Boero A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto ingresso sul terreno di gioco e svolto l’attività di conduzione tecnica della squadra femminile Under 10 della società Molassana Boero in occasione delle gare relative al “2° Torneo Flora” – Categoria Under 10 Calcio Femminile – organizzato in data 1° aprile 2024 dalla società A.S.D. Praese 1945, e del torneo di Calcio femminile di carattere nazionale denominato “49° Torneo Angelo Rosso” organizzato dalla società U.S.D. Angelo Baiardo in data 1° maggio 2024 e del torneo “2° Maratona dello zucchino – pulcini femminile” organizzato dall’A.S.D. Polisportiva Airone 2021 in data 18 maggio 2024. Ciò, sebbene il Sig. BENEDETTI fosse squalificato per quattro mesi giusta decisione 0157/TFNSD-2023-2024 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare depositata in data 23 febbraio 2024;
LUIGI CUNEO, Dirigente della società Molassana Boero A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF, nonché dagli artt. 16, e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2023 - 2024, l’attività di allenatore dei giocatori appartenenti alla categoria “piccoli amici” e “primi calci” della società Molassana Boero A.S.D., sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF, nonché dagli artt. 16, e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, unitamente al sig. William MELZANI, l’attività di allenatore della squadra schierata dalla società Molassana Boero A.S.D. in occasione dalla gara Molassana Boero A.S.D. – Arci F. Merlino E 8 marzo del 25 febbraio 2024 e valevole per il campionato femminile Under 12, girone B, del Comitato Regionale Liguria della L.N.D.. Ciò, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico;
GIULIANO MICHELOTTI, Presidente e legale rappresentante della società MOLASSANA BOERO A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. PAOLO BENEDETTI, sebbene squalificato giusta decisione 0157/TFNSD2023-2024 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare depositata in data 23 febbraio 2024, l’ingresso sul terreno di gioco e lo svolgimento da parte dello stesso dell’attività di conduzione tecnica della squadra femminile Under 10 della società Molassana Boero in occasione delle gare relative al “2° Torneo Flora” – Categoria Under 10 Calcio Femminile – organizzato in data 1° aprile 2024 dalla società A.S.D. Praese 1945, e del torneo di Calcio femminile di carattere nazionale denominato “49° Torneo Angelo Rosso” organizzato dalla società U.S.D. Angelo Baiardo in data 1° maggio 2024 e del torneo “2° Maratona dello zucchino – pulcini femminile” organizzato dall’A.S.D. Polisportiva Airone 2021 in data 18 maggio 2024; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF, nonché dagli artt. 16, e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. WILLIAM MELZANI di svolgere, a partire dal 23 febbraio 2024 e fino alla fine del campionato femminile Under 12, girone B, e del campionato femminile Under 15, girone A, del Comitato Regionale Liguria della L.N.D. l’attività di allenatore delle squadre della società Molassana Boero A.S.D. partecipanti ai predetti campionati, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16, del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò, in occasione tanto delle sedute di allenamento unitamente al Sig. Paolo BENEDETTI, quanto delle gare del campionato femminile Under 12, girone B, del Comitato Regionale Liguria della L.N.D. disputate nelle date del 24 febbraio 2024, del 2 marzo 2024 e del 9 marzo 2024 e delle gare del campionato femminile Under 15, girone A, del Comitato Regionale Liguria della L.N.D. disputate nelle date del 25 febbraio 2024, del 10 marzo 2024, del 17 marzo 2024, del 7 aprile 2024, del 14 aprile 2024, del 21 aprile 2024, del 27 aprile 2024, del 5 maggio 2024, del 16 maggio 2024 e del 19 maggio 2024; c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF, nonché dagli artt. 16, e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Luigi CUNEO di svolgere, nella stagione sportiva 2023 - 2024, l’attività di allenatore dei giocatori appartenenti alla categoria “piccoli amici” e “primi calci” della società Molassana Boero A.S.D., sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16, del Regolamento del Settore Tecnico; d) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF nonché dagli artt. 16, e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Luigi CUNEO di svolgere, in occasione della gara Molassana Boero A.S.D. – Arci F. Merlino E 8 marzo del 25 febbraio 2024 e valevole per il campionato femminile Under 12, girone B, del Comitato Regionale Liguria della L.N.D., l’attività di allenatore della squadra schierata dalla società Molassana Boero A.S.D., unitamente al Sig. WILLIAM MELZANI. Ciò, sebbene il Sig. CUNEO fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico;
MOLASSANA BOERO A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale risultavano tesserati i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo BENEDETTI, Luigi CUNEO e Giuliano MICHELOTTI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società MOLASSANA BOERO A.S.D.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Paolo BENEDETTI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi CUNEO, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Giuliano MICHELOTTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società MOLASSANA BOERO A.S.D.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.