FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.143/AA del 25/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GENTILE A.S.D. CITTA’ DI MONTOPOLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1187 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Franco GENTILE, e della società A.S.D. CITTA’ DI MONTOPOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO GENTILE, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Montopoli all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, consentito e comunque non impedito che il Sig. Paolo Corridori, dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata, svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel girone D del Campionato Esordienti 2^ anno, pur essendo lo stesso sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. CITTA’ DI MONTOPOLI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati nel presente procedimento al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco GENTILE, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTA’ DI MONTOPOLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco GENTILE, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA’ DI MONTOPOLI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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