FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.144/AA del 25/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SPADARO F.C. A.S.D. GARLASCO 1976
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1156 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Andrea SPADARO, e della società F.C. GARLASCO 1976 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:
ANDREA SPADARO, Allenatore tesserato per la società F.C. A.S.D. Garlasco 1976 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 5 maggio 2024, al termine della gara F.C. A.S.D. Garlasco 1976 – Audax Travacò disputata in pari data, inviato un messaggio tramite il social network Instagram al sig. A. F., che aveva diretto l’incontro nonché suo studente di educazione fisica, dai contenuti inappropriati e antiregolamentari. Ed altresì per avere lo stesso, il giorno successivo alla predetta gara, in data 6 maggio 2024, mentre si trovava con la sua scolaresca, tra cui il A. F. ed il D. S., anch’egli arbitro presso la medesima sezione A.I.A., sull’autobus che li stava conducendo al palazzetto dello sport ove si tenevano le lezioni di educazione fisica, profferito nei loro confronti espressioni inappropriate e antiregolamentari;
F.C. GARLASCO 1976 A.S.D., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Andrea Spadaro in qualità di allenatore;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea SPADARO, e dalla Sig.ra Silvia STRIGAZZI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. GARLASCO 1976 A.S.D.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Andrea SPADARO, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società F.C. GARLASCO 1976 A.S.D.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.