FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.147/AA del 26/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PETTINARI CUCCAGNA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1115 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Edoardo PETTINARI e Federico CUCCAGNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDOARDO PETTINARI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Palombese, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di aver ricevuto dal Sig. Moreno Lucchetti, calciatore tesserato per la società A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC, due messaggi vocali con i quali lo stesso ha cercato di persuaderlo a porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara U.S. Palombese – A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC del 20.4.2024, valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Marche;

FEDERICO CUCCAGNA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Palombese, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di aver ricevuto dal Sig. Moreno Lucchetti, calciatore tesserato per la società A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC, un messaggio vocale con il quale lo stesso ha cercato di persuaderlo a porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara U.S. Palombese – A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC del 20.4.2024, valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Marche;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Edoardo PETTINARI e Federico CUCCAGNA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica nei confronti del Sig. Edoardo PETTINARI, e di 6 (sei) mesi di squalifica nei confronti del Sig. Federico CUCCAGNA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 
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