FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.151/AA del 27/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CLUB MILANO SSD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1212 pfi 23-24 adottato nei confronti della società CLUB MILANO SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:
CLUB MILANO SSDARL, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Alessandro Parvis, per avere lo stesso, quale dirigente tesserato per la società A.S.D. Calcio Club Milano, consentito e comunque non impedito che il calciatore Sig. B. E. Q. prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Calcio Club Milano, alla gara amichevole Settimo Milanese – Calcio Club Milano del 4.5.2024 della categoria Esordienti 2011, senza averne titolo perché tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Motta Visconti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Guido Marrone, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CLUB MILANO SSDARL;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società CLUB MILANO SSDARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.