FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.152/AA del 02/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ZAFFIRI D’alonzo REAL DEM CALCIO A 5
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1179 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianpiero ZAFFIRI, Enea D’ALONZO, e della società A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIANPIERO ZAFFIRI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art.43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real Dem Calcio 5, consentito e comunque non impedito ai calciatori Sigg. D’Alonzo Enea e Di Simone Alessio nella Stagione Sportiva 2023-2024, di prendere parte nelle file della squadra schierata dalla Real Dem Calcio 5 alle gare A.S.D. REAL DEM C5 – A.S.D. SULMONA FUTSAL del 23.09.2023, A.S.D. TOMBESI C5 – A.S.D. REAL DEM C5 del 3.10.2023, valevoli per la Coppa della Divisione Calcio 5 Girone n 2, privi della certificazione attestante l’idoneità alla attività sportiva; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra schierata dalla Real Dem Calcio 5, alla gara A.S.D. TOMBESI C5 – A.S.D. REAL DEM C5 del 3.10.2023, valevole per la Coppa della Divisione Calcio 5 n 2 e alla gara A.S.D. ITALPOL C5 – A.S.D. REAL DEM C5 del 13.04.2024, valevoli per il Campionato Nazionale Calcio 5 Serie A2 Girone C, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
ENEA D’ALONZO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra schierata dalla Real Dem Calcio 5, alla gara A.S.D. TOMBESI C5 – A.S.D. REAL DEM C5 del 3.10.2023, valevole per la Coppa della Divisione Calcio 5 n 2, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Zaffiri Gianpiero e D’Alonzo Enea;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Enea D’ALONZO e Gianpiero ZAFFIRI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianpiero ZAFFIRI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Enea D’ALONZO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.