FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.158/AA del 03/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCAPOLLA MICALIZZI ASD REAL GESCAL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1161 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Damiano SCAPOLLA, Domenico MICALIZZI, e della società A.S.D. REAL GESCAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAMIANO SCAPOLLA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Messina 2006, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 20.4.2024 nei pressi del locale “Docker's Pub” in Messina, proferito minacce nei confronti del Sig. M. M., arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Messina; lo stesso calciatore, inoltre, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, nel mentre si allontanava minacciava di morte nuovamente l’arbitro sig. M.M.;

DOMENICO MICALIZZI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Gescal, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun valido documentato motivo ostativo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date del 2.7.2024 e dell’8.7.2024, impedendo così agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

A.S.D. REAL GESCAL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Domenico Micalizzi all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Santino SCAPOLLA, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul calciatore minorenne Sig. Damiano SCAPOLLA, dal Sig. Gabriele MICALIZZI, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul calciatore minorenne Sig. Domenico MICALIZZI, e dal Sig. Giuseppe BELLINVIA in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. REAL GESCAL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Damiano SCAPOLLA, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Domenico MICALIZZI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL GESCAL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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