FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.159/AA del 03/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MICHELI ATLETICO VIAREGGIO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1150 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Franco MICHELI, e della società ATLETICO VIAREGGIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO MICHELI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Viareggio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto alla sezione 1.2 del Comunicato Ufficiale n. 1, del Settore Giovanile e Scolastico del 7.7.2023, per avere lo stesso organizzato per il giorno 19.4.2024, presso il centro sportivo “Martini” di Viareggio, un evento aperto ai calciatori nati negli anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 e 2018 al fine di promuovere le iscrizioni per la imminente apertura di una scuola calcio della società dallo stesso rappresentata che, tuttavia, non risulta essere stata autorizzata dal Settore Giovanile e Scolastico;

ATLETICO VIAREGGIO A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Franco Micheli; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco MICHELI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ATLETICO VIAREGGIO A.S.D.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco MICHELI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ATLETICO VIAREGGIO A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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