FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.161/AA del 04/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FIORE ESPOSITO PUTEOLANA 1909
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1045 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Gennaro FIORE, Giovanni ESPOSITO, e della società A.S.D. PUTEOLANA 1909, avente ad oggetto la seguente condotta:
GENNARO FIORE, all’epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Puteolana 1909, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 31.3.2024 al termine della gara Vigor Milano – Puteolana 1909 valevole per il torneo “Ravenna Junior & Women Cup", rivolto al direttore di gara minacce di morte;
GIOVANNI ESPOSITO, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società Puteolana 1909, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 31.3.2024 al termine della gara Vigor Milano – Puteolana 1909 valevole per il torneo “Ravenna Junior & Women Cup", sottratto al direttore di gara la distinta della squadra della Puteolana 1909 e rivolto a quest'ultimo espressioni irrispettose;
A.S.D. PUTEOLANA 1909, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Gennaro Fiore e Giovanni Esposito;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gennaro FIORE, Giovanni ESPOSITO e Francesca ESPOSITO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PUTEOLANA 1909;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni ESPOSITO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gennaro FIORE, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. PUTEOLANA 1909;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.