FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.162/AA del 04/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CHIAPPINI U.S. SA.MA.GOR. A.S.D

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1159 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Andrea CHIAPPINI, e della società U.S. SA.MA.GOR. A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA CHIAPPINI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Sa.Ma.Gor., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Sa.Ma.Gor., consentito e comunque non impedito al calciatore Sig. Stefano Bernardi di partecipare, nelle file della squadra schierata dalla società U.S. Sa.Ma.Gor., alla gara S.S.D. Hermada - U.S. Sa.Ma.Gor. del 7.4.2024 valevole per il campionato Under 17 Regionali, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 171 del 5.4.2024 del Comitato Regionale Lazio;

U.S. SA.MA.GOR. A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati nel presente procedimento al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CHIAPPINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. SA.MA.GOR. A.S.D.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea CHIAPPINI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza della s.s. 2024/2025 per la società U.S. SA.MA.GOR. A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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