FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.165/AA del 09/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCHIAVON MENEGHINI TOSCANI AC MESTRE SSDARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1153 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio SCHIAVON, Igor MENEGHINI, Cesare Maria TOSCANI e della società A.C. MESTRE SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO SCHIAVON, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società A.C. Mestre SSDARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale responsabile del settore giovanile della società A.C. Mestre SSDARL, consentito e comunque non impedito che il calciatore Sig. Cesare Maria Toscani prendesse parte, nelle file delle squadre schierate dalla società A.C. Mestre SSDARL, ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, senza averne titolo perché tesserato per la società A.C. Mestre SSADARL solo per l’attività di Calcio a 5:

A.C. Mestre - ASD Sporting Scorze Peseggia del 23.9.2023,

F.C. Spinea 1966 - A.C. Mestre dell’1.10.2023,

Favaro - A.C. Mestre dell’8.10.2023,

Robeganese Fulgor Salzano - A.C. Mestre del 22.10.2023,

Real Martellago - A.C. Mestre del 4.11.2023,

A.C. Mestre - Miranese dell’11.11.2023,

Arinese – A.C Mestre del 19.11.2023,

A.C. Mestre - Galaxy del 25.11.2023, Dolo 1909

Pianiga - A.C. Mestre del 2.12.2023,

A.C. Mestre - Venezia Nettuno Lido del 9.12.2023,

Bojon - A.C. Mestre del 17.12.2023,

Sporting Scorzè Peseggia - A.C. Mestre del 21.1.2024,

A.C. Mestre - F.C. Spinea del 27.1.2024,

A.C. Mestre - Favaro del 3.2.2024,

Calvi Noale - A.C. Mestre del 11.2.2024

ed A.C. Mestre - Robeganese Fulgor Salzano del 17.2.2024;

IGOR MENEGHINI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C. Mestre SSADARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.C. Mestre SSADARL nelle quali è indicato il nominativo del calciatore Sig. Cesare Maria Toscani, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per l’attività di Calcio a 11 nonostante lo stesso fosse tesserato per la società A.C. Mestre SSADARL solo per l’attività di Calcio a 5, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali:

A.C. Mestre - ASD Sporting Scorze Peseggia del 23.9.2023,

F.C. Spinea 1966 - A.C. Mestre dell’1.10.2023,

Favaro - A.C Mestre dell’8.10.2023,

Robeganese Fulgor Salzano - A.C. Mestre del 22.10.2023,

Real Martellago - A.C. Mestre del 4.11.2023,

A.C. Mestre - Miranese dell’11.11.2023,

Arinese - A.C. Mestre del 19.11.2023,

A.C. Mestre - Galaxy del 25.11.2023,

Dolo 1909 Pianiga - A.C. Mestre del 2.12.2023,

A.C. Mestre - Venezia Nettuno Lido del 9.12.2023,

Bojon- A.C. Mestre del 17.12.2023,

Sporting Scorzè Peseggia - A.C. Mestre del 21.1.2024,

A.C. Mestre - F.C. Spinea del 27.1.2024,

A.C. Mestre - Favaro del 3.2.2024,

Calvi Noale - A.C. Mestre del 11.2.2024

ed A.C. Mestre - Robeganese Fulgor Salzano del 17.2.2024;

CESARE MARIA TOSCANI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’attività di Calcio a 5 per la società A.C. Mestre SSADARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle file delle squadre schierate dalla società A.C. Mestre SSDARL, ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, senza averne titolo perché tesserato per la società A.C. Mestre SSADARL solo per l’attività di Calcio a 5:

A.C. Mestre - ASD Sporting Scorze Peseggia del 23.9.2023,

F.C. Spinea 1966 - A.C. Mestre dell’1.10.2023,

Favaro - A.C. Mestre dell’8.10.2023,

Robeganese Fulgor Salzano - A.C. Mestre del 22.10.2023,

Real Martellago - A.C. Mestre del 4.11.2023,

A.C. Mestre - Miranese dell’11.11.2023,

Arinese - A.C Mestre del 19.11.2023,

A.C. Mestre - Galaxy del 25.11.2023,

Dolo 1909 Pianiga - A.C. Mestre del 2.12.2023,

A.C. Mestre - Venezia Nettuno Lido del 9.12.2023,

 Bojon - A.C. Mestre del 17.12.2023,

Sporting Scorzè Peseggia - A.C. Mestre del 21.1.2024,

A.C. Mestre - F.C. Spinea del 27.1.2024,

A.C. Mestre - Favaro del 3.2.2024,

Calvi Noale - A.C. Mestre del 11.2.2024

ed A.C. Mestre - Robeganese Fulgor Salzano del 17.2.2024;

A.C. MESTRE SSDARL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Maurizio Schiavon, Igor Meneghini e Cesare Maria Toscani;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SERENA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MESTRE SSDARL, dai Sig.ri Maurizio SCHIAVON, Igor MENEGHINI, nonché dai Sig.ri Romolo TOSCANI e Vincenza FICHERA nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul calciatore minorenne Cesare Maria TOSCANI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio SCHIAVON, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Igor MENEGHINI, di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Cesare Maria TOSCANI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e di 7 (sette) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza giovanissimi U15 provinciali s.s. 2024/2025 per la società A.C. MESTRE SSDARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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