FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.166/AA del 11/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD SANT’angelo
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1088 pf 23-24 adottato nei confronti della società A.S.D. SANT’ANGELO, avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S.D. SANT’ANGELO, in violazione degli artt. 26, comma 1, e 6, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori, nel numero di circa cinquanta tifosi organizzati, in data 14.04.2024, al termine della gara Borgo San Donnino – Sant’Angelo, valevole per il campionato di Serie D – girone D, nel bar adiacente al campo di gioco, denominato CLUB HOUSE, aggredito e picchiato selvaggiamente i clienti presenti al momento all’interno del locale, con pugni e con lancio di bottiglie, bicchieri in vetro, sedie e tavoli, provocando danni fisici a diverse persone fra i quali un dirigente della società Borgo San Donnino Calcio, sig. Mesoraca Vincenzo, che riportava un trauma mascellaremandibolare con edema labbro inferiore e perdita di un incisivo arcata dentale superiore; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi CREMASCOLI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANT’ANGELO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.S.D. SANT’ANGELO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.