FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.168/AA del 14/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CHIAROTTI AS JESINA SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 213 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giancarlo CHIAROTTI, e della società A.S. JESINA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
GIANCARLO CHIAROTTI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Jesina s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n° 28 del 3 settembre 2024 del Comitato Regionale Marche contenente il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale di rigetto del ricorso presentato dalla AS Jesina s.r.l. avverso l’iscrizione della Soc. Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. al campionato di Eccellenza della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri di tale Organo di Giustizia Sportiva in un’intervista rilasciata alla testata giornalistica;
A.S. JESINA S.R.L., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giancarlo Chiarotti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giancarlo CHIAROTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. JESINA S.R.L.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giancarlo CHIAROTTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S. JESINA S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.