FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.169/AA del 14/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CORRADO A. MOLISSE CORRADO S. ASD LIVING SARNO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 8 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio CORRADO, Francesco MOLISSE, Salvatore CORRADO e della società A.S.D. LIVING SARNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO CORRADO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Living Sarno all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Living Sarno, omesso di provvedere al regolare tesseramento del Sig. Salvatore Corrado, nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che tale calciatore prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Living Sarno, alla gara Living Sarno - Agrese ASD del 15.1.2024 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

FRANCESCO MOLISSE, Dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Living Sarno all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Living Sarno - Agrese A.S.D. del 15.1.2024 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Living Sarno nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Salvatore Corrado, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

SALVATORE CORRADO, calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Living Sarno all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Living Sarno, alla gara Living Sarno - Agrese A.S.D. del 15.1.2024 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. LIVING SARNO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Antonio Corrado e Francesco Molisse ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Salvatore Corrado ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio CORRADO in proprio, e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LIVING SARNO, dal Sig. Francesco MOLISSE, e dai Sig.ri Gaetano Corrado e Laura Pappacena, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul calciatore minorenne Salvatore CORRADO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio CORRADO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Francesco MOLISSE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore CORRADO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società A.S.D. LIVING SARNO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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