FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.171/AA del 21/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BERENGAN ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1219 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Davide BERENGAN, e della società ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
DAVIDE BERENGAN, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Autovip San Mauro Calcio, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dalla Sezione n. 2 dei Comunicati Ufficiali nn. 1 del Settore Giovanile e Scolastico delle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, per avere lo stesso affidato al Sig. Giovanni Rea il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Autovip San Mauro Calcio militante nel girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale di Torino nella stagione sportiva 2022/2023, nonché il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Autovip San Mauro Calcio militante nel girone A del campionato di Under 16 Provinciale di Aosta nella stagione sportiva 2023/2024, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dalla Sezione n. 2 dei Comunicati Ufficiali nn. 1 del Settore Giovanile e Scolastico delle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, nonché dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale di Torino ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nonché per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023/2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 16 Provinciale di Aosta ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. Autovip San Mauro Calcio, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Davide Berengan e Giovanni Rea;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide BERENGAN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Davide BERENGAN, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.