FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.172/AA del 21/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BENEDETTO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 995 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Enea BENEDETTO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ENEA BENEDETTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società US Alessandria Calcio 1912, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 33 e 93 delle NOIF, per avere consentito e comunque non impedito l’apposizione, in calce all'istanza di revoca della richiesta di tesseramento del calciatore Daniele Belgiovine del 7.8.2023, in calce al modulo di variazione di tesseramento per calciatore giovane di serie tra la società US Alessandria Calcio 1912 ed il calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023, in calce alla dichiarazione di non essere stato tesserato per società affiliate a federazioni estere del calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023 ed in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore giovane di serie Daniele Belgiovine del 4.9.2023, delle firme apocrife del sig. Daniele Belgiovine;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enea BENEDETTO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Enea BENEDETTO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.