FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.173/AA del 21/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ALIBONI POLI PARDINI GALLI SPECCHIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1162 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Luca ALIBONI, Davide Paolo POLI, Sileno PARDINI, Claudio GALLI e Matteo SPECCHIA, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCA ALIBONI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Matteo Specchia nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Forte dei Marmi 2015 alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Allievi Under 17: Floria SSD - Forte dei Marmi 2015 del 17.9.2023, Forte dei Marmi 2015 - Atletico Lucca del 24.9.2023, Lastrigiana - Forte dei Marmi 2015 dell’1.10.2023, Forte dei Marmi 2015 - Folgor Calenzano dell’8.10.2023, Affrico - Forte dei Marmi 2015 del 15.10.2023, Forte dei Marmi 2015 - Sporting Arno del 22.10.2023, Sporting Cecina - Forte dei Marmi 2015 del 29.10.2023, Scandicci 1908 - Forte dei Marmi 2015 del 12.11.2023, Forte dei Marmi 2015 - Armando Picchi del 19.11.2023, Tau Calcio - Forte dei Marmi 2015 del 26.11.2023, Forte dei Marmi 2015 - San Michele del 3.12.2023, Capezzano - Forte dei Marmi 2015 del 10.12.2023, G.S. Oltrera - Forte dei Marmi 2015 del 17.12.2023, Forte dei Marmi 2015 - Seravezza Pozzi del 7.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Floria SSD del 14.1.2024, Atletico Lucca - Forte dei Marmi 2015 del 20.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Lastrigiana del 28.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Affrico dell’11.2.2024, Sporting Arno - Forte dei Marmi 2015 del 18.2.2024, Forte dei Marmi 2015 - Sporting Cecina del 25.2.2024, Sestese - Forte dei Marmi 2015 del 3.3.2024, Forte dei Marmi 2015 - Scandicci del 10.3.2024, Forte dei Marmi 2015 - Tau Calcio del 7.4.2024 e San Michele - Forte dei Marmi 2015 del 14.4.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
DAVIDE PAOLO POLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Forte dei Marmi 2015 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Matteo Specchia, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Allievi Under 17: Tau Calcio - Forte dei Marmi 2015 del 26.11.2023, Capezzano - Forte dei Marmi 2015 del 10.12.2023, G.S. Oltrera - Forte dei Marmi 2015 del 17.12.2023, Forte dei Marmi 2015 - Floria SSD del 14.1.2024, Atletico Lucca - Forte dei Marmi 2015 del 20.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Lastrigiana del 28.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Affrico dell’11.2.2024, Sporting Arno - Forte dei Marmi 2015 del 18.2.2024, Forte dei Marmi 2015 - Sporting Cecina del 25.2.2024, Sestese - Forte dei Marmi 2015 del 3.3.2024, Forte dei Marmi 2015 - Scandicci del 10.3.2024, Forte dei Marmi 2015 - Tau Calcio del 7.4.2024 e San Michele - Forte dei Marmi 2015 del 14.4.2024;
SILENO PARDINI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Forte dei Marmi 2015 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Matteo Specchia, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Allievi Under 17: Floria SSD - Forte dei Marmi 2015 del 17.9.2023, Forte dei Marmi 2015 - Atletico Lucca del 24.9.2023, Lastrigiana – Forte dei Marmi 2015 dell’1.10.2023, Forte dei Marmi 2015 - Folgor Calenzano dell’8.10.2023, Affrico - Forte dei Marmi 2015 del 15.10.2023 e Forte dei Marmi 2015 - Sporting Arno del 22.10.2023;
CLAUDIO GALLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Forte dei Marmi 2015 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Matteo Specchia, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Allievi Under 17: Sporting Cecina - Forte dei Marmi 2015 del 29.10.2023, Scandicci 1908 - Forte dei Marmi 2015 del 12.11.2023, Forte dei Marmi 2015 - Armando Picchi del 19.11.2023, Forte dei Marmi 2015 - San Michele del 3.12.2023 e Forte dei Marmi 2015 - Seravezza Pozzi del 7.1.2024; MATTEO SPECCHIA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Allievi Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Floria SSD - Forte dei Marmi 2015 del 17.9.2023, Forte dei Marmi 2015 - Atletico Lucca del 24.9.2023, Lastrigiana - Forte dei Marmi 2015 dell’1.10.2023, Forte dei Marmi 2015 - Folgor Calenzano dell’8.10.2023, Affrico - Forte dei Marmi 2015 del 15.10.2023, Forte dei Marmi 2015 - Sporting Arno del 22.10.2023, Sporting Cecina - Forte dei Marmi 2015 del 29.10.2023, Scandicci 1908 - Forte dei Marmi 2015 del 12.11.2023, Forte dei Marmi 2015 - Armando Picchi del 19.11.2023, Tau Calcio - Forte dei Marmi 2015 del 26.11.2023, Forte dei Marmi 2015 - San Michele del 3.12.2023, Capezzano - Forte dei Marmi 2015 del 10.12.2023, G.S. Oltrera - Forte dei Marmi 2015 del 17.12.2023, Forte dei Marmi 2015 - Seravezza Pozzi del 7.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Floria SSD del 14.1.2024, Atletico Lucca - Forte dei Marmi 2015 del 20.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Lastrigiana del 28.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Affrico dell’11.2.2024, Sporting Arno - Forte dei Marmi 2015 del 18.2.2024, Forte dei Marmi 2015 - Sporting Cecina del 25.2.2024, Sestese - Forte dei Marmi 2015 del 3.3.2024, Forte dei Marmi 2015 - Scandicci del 10.3.2024, Forte dei Marmi 2015 - Tau Calcio del 7.4.2024 e San Michele - Forte dei Marmi 2015 del 14.4.2024 ;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Luca ALIBONI, Davide Paolo POLI, Sileno PARDINI, Claudio GALLI e Matteo SPECCHIA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 (dieci) mesi di inibizione per il Sig. Luca ALIBONI, 7 (sette) mesi di inibizione per il Sig. Davide Paolo POLI, 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sileno PARDINI, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Claudio GALLI, e 10 (dieci) giorni di squalifica per il Sig. Matteo SPECCHIA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.