FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.175/AA del 21/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE GREGORIO CASA VANACORE POL MASSA LUBRENSE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 10 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Raffaele DE GREGORIO, Antonino CASA, Fulvio VANACORE e della società POL. MASSA LUBRENSE, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE DE GREGORIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Massa Lubrense, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’ art. 39, comma 1,e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Massa Lubrense, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Fulvio Vanacore nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che tale calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla Pol. Massa Lubrense alla gara Pol. Massa Lubrense - Meta del 21.12.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15; nonchè ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

ANTONINO CASA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Pol. Massa Lubrense, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pol. Massa Lubrense - Meta del 21.12.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Pol. Massa Lubrense nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Fulvio Vanacore, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

FULVIO VANACORE, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Pol. Massa Lubrense, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. Massa Lubrense, alla gara Pol. Massa Lubrense - Meta del 21.12.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

POL. MASSA LUBRENSE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all ’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Raffaele De Gregorio e Antonino Casa, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Fulvio Vanacore ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele DE GREGORIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. MASSA LUBRENSE, e dai Sigg. Antonino CASA e Fulvio VANACORE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele DE GREGORIO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonino CASA, 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Fulvio VANACORE, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società POL. MASSA LUBRENSE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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