FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.176/AA del 21/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TOMMASSINI MANGANI NUOVA AC FOIANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 6 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Ciro TOMMASSINI, Claudio MANGANI, e della società NUOVA AC FOIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
CIRO TOMMASSINI, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore della società Nuova AC Foiano, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37 comma 1 e all’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 100, comma 5, delle N.O.I.F., per avere, in costanza di tesseramento come tecnico della società Nuova AC Foiano, contattato per due volte, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, il padre del calciatore minorenne A.G., tesserato per la società Cortona Camucia, incentivandone il trasferimento presso la società Nuova AC Foiano nella stagione sportiva 2024-2025, sul presupposto della partecipazione a campionati giovanili di livello regionale;
CLAUDIO MANGANI, all’epoca dei fatti Presidente della società Nuova AC Foiano, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 100, comma 5, delle N.O.I.F., per avere consentito e/o comunque non impedito al sig. Tommassini Ciro, in costanza di tesseramento come tecnico della società Nuova AC Foiano, di contattare per due volte, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, il padre del calciatore minorenne A.G., tesserato per la società Cortona Camucia, incentivandone il trasferimento presso la società Nuova AC Foiano nella stagione sportiva 2024-2025, sul presupposto della partecipazione a campionati giovanili di livello regionale;
NUOVA AC FOIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Mangani Claudio, Presidente della società Nuova AC Foiano e Tommassini Ciro, tecnico tesserato della medesima società;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ciro TOMMASSINI e Claudio MANGANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società NUOVA AC FOIANO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Ciro TOMMASSINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio MANGANI, e di 300,00 € (trecento/00) di ammenda per la società NUOVA AC FOIANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.