FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.177/AA del 23/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da Salvatore BRASIELLO Antonio BRASIELLO ASD CITTA’ DI SANT’arpino
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 62 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore BRASIELLO, Antonio BRASIELLO, e della società A.S.D. CITTÀ DI SANT’ARPINO, avente ad oggetto la seguente condotta:
SALVATORE BRASIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Sant’Arpino, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Sant’Arpino, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Kibbeh Foday, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione alla gara Alvignano Calcio – Città di Sant’Arpino del 29.1.2024, valevole per il campionato Under 19 Regionale; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
ANTONIO BRASIELLO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Città di Sant’Arpino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Alvignano Calcio – Città di Sant’Arpino del 29.1.2024 valevole per il campionato Under 19 regionale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Sant’Arpino nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Kibbeh Foday, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
A.S.D. CITTÀ DI SANT’ARPINO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio BRASIELLO e Salvatore BRASIELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI SANT’ARPINO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore BRASIELLO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio BRASIELLO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. CITTÀ DI SANT’ARPINO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.