FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.178/AA del 23/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ALFIERO FC POMPEI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 29 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giorgio ALFIERO, e della società SSDARL F.C. POMPEI avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO ALFIERO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. F. S. nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella file della squadra schierata dalla società F.C. Pompei alla gara Club Napoli - F.C. Pompei del 27.1.2024, valevole per il girone H del campionato Under 15 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, omesso di provvedere al tesseramento del Sig. Ruocco Liberato nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società F.C. Pompei in occasione della gara Club Napoli – F.C. Pompei del 27.1.2024, valevole per il girone H del campionato Under 15 Provinciale;

SSDARL F.C. POMPEI, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio ALFIERO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL F.C. POMPEI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio ALFIERO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per la società SSDARL F.C. POMPEI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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