FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.189/AA del 05/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VIVES SABATINO SOLOMBRINO PRO VIVES CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 2 pfi pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Ciro VIVES, Francesco SABATINO, Vincenzo SOLOMBRINO e della società ASD PRO VIVES CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CIRO VIVES, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Vives Calcio, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Vives Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Antonio Solombrino nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla Pro Vives Calcio alla gara contro la Barano Calcio del 17.12.2023, valevole per il campionato Esordienti 12 anni; nonché per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Pro Vives Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Sabatino Francesco, nonché per avere consentito e comunque non impedito allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla Pro Vives Calcio in occasione della gara Barano Calcio – Pro Vives Calcio del 17.12.2023, valevole per il campionato Esordienti 12 anni 9V9 ARB.-NA;

 FRANCESCO SABATINO, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso persona che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società Pro Vives Calcio, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Barano Calcio – Pro Vives Calcio del 17.12.2023, valevole per il campionato Esordienti 12 anni 9V9 ARB.-NA, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla Pro Vives Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Solombrino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per tale società; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara Barano Calcio – Pro Vives Calcio del 17.12.2023, valevole per il campionato Esordienti 12 anni 9V9 ARB.-NA, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore della squadra schierata dalla Pro Vives Calcio pur non essendo tesserato per tale società;

VINCENZO SOLOMBRINO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della Società Pro Vives Calcio in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Pro Vives Calcio, alla gara Barano Calcio – Pro Vives Calcio del 17.12.2023 valevole per il campionato Esordienti 12 anni 9V9 ARB.-NA, senza averne titolo poiché soggetto non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici si fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

ASD PRO VIVES CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ciro VIVES in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PRO VIVES CALCIO, e dai Sigg. Francesco SABATINO e Vincenzo SOLOMBRINO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Ciro VIVES, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Francesco SABATINO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Vincenzo SOLOMBRINO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione nel campionato di competenza per la società ASD PRO VIVES CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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