FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.190/AA del 05/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CHIUMIENTO ASD DIESSE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 80 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco CHIUMIENTO, e della società A.S.D. DIESSE, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCO CHIUMIENTO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Diesse, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, il giorno 15.6.2024 alle ore 11:00 circa, negli spazi immediatamente adiacenti allo stadio “Dirceu” di Eboli dove era in programma lo svolgimento della manifestazione autorizzata dalla FIGC denominata “3° Diesse Cup Città di Eboli”, aggredito con un pugno il sig. F. M., facendolo cadere al suolo; A.S.D. DIESSE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CHIUMIENTO, e dalla Sig.ra Anna Astone, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. DIESSE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco CHIUMIENTO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. DIESSE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.