FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.191/AA del 06/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PIZZIMENTI VECCHI AMARANTI SALERNO REGGIANA 1919 SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1167 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Marcello PIZZIMENTI, Gianluca VECCHI, Marco AMARANTI, Carmelo SALERNO e della società ASSOCIAZIONE CALCIO REGGIANA 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCELLO PIZZIMENTI, allenatore UEFA A, matricola n. 44593, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di collaboratore tecnico del direttore sportivo e di Responsabile Settore Giovanile per la società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione a quanto previsto e disposto dal TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI A) del Manuale Licenze Nazionali Serie B 2023-2024 (che prescrive per il Responsabile del Settore Giovanile il possesso di una delle seguenti qualifiche: Allenatore UEFA PRO o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; abilitazione dal Settore Tecnico della FIGC a seguito della partecipazione al Corso Élite per detta figura), per aver consentito l’espletamento, di fatto, dell’attività di Responsabile del Settore Giovanile della società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l. ai Sig.ri Gianluca Vecchi (privo di tesseramento) e Marco Amaranti, soggetti inidonei ad assumere la carica di Responsabile del Settore Giovanile in quanto privi dei necessari requisiti previsti, fungendo da prestanome in favore degli stessi; GIANLUCA VECCHI, all’epoca dei fatti soggetto privo di tesseramento che svolgeva attività per la società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 delle N.O.I.F., nonché in relazione a quanto previsto e disposto dal TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI A) del Manuale Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 (che prescrive per il Responsabile del Settore Giovanile il possesso di una delle seguenti qualifiche: Allenatore UEFA PRO o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; abilitazione dal Settore Tecnico della FIGC a seguito della partecipazione al Corso Élite per detta figura), per aver svolto scientemente e consapevolmente, pur essendo privo di tesseramento per la società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l. ed inidoneo ad assumere la carica di Responsabile del Settore Giovanile in quanto privo dei necessari requisiti previsti, il ruolo ed i compiti di Responsabile del Settore Giovanile della predetta società, utilizzando, a tal fine, in qualità di “prestanome”, l’allenatore abilitato Sig. Marcello Pizzimenti;
MARCO AMARANTI, allenatore UEFA B, matricola n. 120564, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di collaboratore settore giovanile per la società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione a quanto previsto e disposto dal TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI A) del Manuale Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 (che prescrive per il Responsabile del Settore Giovanile il possesso di una delle seguenti qualifiche: Allenatore UEFA PRO o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; abilitazione dal Settore Tecnico della FIGC a seguito della partecipazione al Corso Élite per detta figura), per aver svolto scientemente e consapevolmente pur essendo inidoneo ad assumere la carica di Responsabile del Settore Giovanile in quanto privo dei necessari requisiti previsti, il ruolo ed i compiti di Responsabile del Settore Giovanile della società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., utilizzando, a tal fine, in qualità di “prestanome”, l’allenatore abilitato Sig. Marcello Pizzimenti; CARMELO SALERNO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI A) del Manuale Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 (che prescrive per il Responsabile del Settore Giovanile il possesso di una delle seguenti qualifiche: Allenatore UEFA PRO o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; abilitazione dal Settore Tecnico della FIGC a seguito della partecipazione al Corso Élite per detta figura), per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Marco Amaranti, soggetto inidoneo ad assumere la carica di Responsabile del Settore Giovanile in quanto privo dei necessari requisiti previsti, di svolgere, di fatto, il ruolo ed i compiti di Responsabile del Settore Giovanile della società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., utilizzando, in qualità di “prestanome”, l’allenatore abilitato Sig. Marcello Pizzimenti; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 delle N.O.I.F. nonché in relazione a quanto previsto e disposto dal TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI A) del Manuale Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 (che prescrive per il Responsabile del Settore Giovanile il possesso di una delle seguenti qualifiche: Allenatore UEFA PRO o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; abilitazione dal Settore Tecnico della FIGC a seguito della partecipazione al Corso Élite per detta figura), per avere omesso di tesserare il sig. Gianluca Vecchi all’inizio della stagione sportiva 2023-2024, consentendo e comunque non impedendo al predetto, soggetto inidoneo ad assumere la carica di Responsabile del Settore Giovanile in quanto privo dei necessari requisiti previsti, di svolgere, di fatto, il ruolo ed i compiti di Responsabile del Settore Giovanile della società Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., utilizzando, in qualità di “prestanome”, l’allenatore abilitato Sig. Marcello Pizzimenti;
ASSOCIAZIONE CALCIO REGGIANA 1919 S.R.L, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marcello PIZZIMENTI, Gianluca VECCHI, Marco AMARANTI, e dal Sig. Carmelo SALERNO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASSOCIAZIONE CALCIO REGGIANA 1919 S.R.L.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Marcello PIZZIMENTI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca VECCHI, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Marco AMARANTI, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Carmelo SALERNO e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società ASSOCIAZIONE CALCIO REGGIANA 1919 S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.