FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.196/AA del 12/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE VITA SANGINARIO ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 59 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Alfredo DE VITA, Veronica SANGINARIO e della società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALFREDO DE VITA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. De Vita Soccer Benevento, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. De Vita Soccer Benevento, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. A.Y.S., nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione alla gara Futsal Quarto – De Vita Soccer Benevento dell’1.7.2024, valevole per il campionato Under 17 Regionale di Calcio a 5; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; VERONICA SANGINARIO, all’epoca dei fatti vice presidente tesserata per la società A.S.D. De Vita Soccer Benevento, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara Futsal Quarto – De Vita Soccer Benevento disputata l’1.7.2024 e valevole per il campionato Under 17 Regionali di Calcio a 5, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. De Vita Soccer Benevento nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. A.Y.S., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Veronica SANGINARIO, e dal Sig. Alfredo DE VITA in proprio e, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alfredo DE VITA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Veronica SANGINARIO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.