FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.197/AA del 12/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PARRINI ASD LONDA 1974

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 48 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Alessio PARRINI e della società ASD LONDA 1974, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO PARRINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Londa 1974, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Torre a Monte – Londa 1974 del 14 gennaio 2024 valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria del Comitato Regionale Toscana, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, colpito con due pugni all’altezza delle tempie il calciatore tesserato per la A.S.D. Torre a Monte sig. Marco Cattani; ASD LONDA 1974, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Alessio Parrini all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio PARRINI, e dalla Sig.ra Carla Francini, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LONDA 1974;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Alessio PARRINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD LONDA 1974;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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