FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.198/AA del 12/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MUOIO NOBILE CIPRIANO ASD AMALFI C5
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 43 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Mario MUOIO, Alfredo NOBILE, Lorenzo CIPRIANO e della società ASD AMALFI C5 (Già ASD Santa Marina), avente ad oggetto la seguente condotta:
MARIO MUOIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Amalfi C5 (già A.S.D. Santa Marina), in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Amalfi C5 (già A.S.D. Santa Marina), omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lorenzo Cipriano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla ASD Santa Marina alla gara S.C. Porto Infreschi – ASD Santa Marina del 27 febbraio 2024, valevole per il girone A del Campionato Under 17 di Calcio A5 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
ALFREDO NOBILE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Amalfi C5 (già A.S.D. Santa Marina), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara S.C. Porto Infreschi – ASD Santa Marina del 27 febbraio 2024 valevole per il girone A del Campionato Under 17 di Calcio A5 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Santa Marina nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Lorenzo Cipriano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
LORENZO CIPRIANO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Amalfi C5 (già A.S.D. Santa Marina), in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Santa Marina, alla gara S.C. Porto Infreschi – A.S.D. Santa Marina del 27 febbraio 2024 valevole per il girone A del Campionato Under 17 di Calcio A5 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; ASD AMALFI C5 (già ASD Santa Marina), per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Mario Muoio ed Alfredo Nobile, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Lorenzo Cipriano ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario MUOIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD AMALFI C5 (già ASD Santa Marina), e dai Sigg. Alfredo NOBILE e Lorenzo CIPRIANO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mario MUOIO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alfredo NOBILE, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Lorenzo CIPRIANO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD AMALFI C5 (già ASD Santa Marina);
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.