FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.199/AA del 12/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PISAPIA MAZZEO MARTUCCIELLO ASD ALYMPIC SALERNO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 87 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Matteo PISAPIA, Fabio MAZZEO, Andrea MARTUCCIELLO e della società ASD OLYMPIC SALERNO, avente ad oggetto la seguente condotta:
MATTEO PISAPIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Olympic Salerno, in violazione: - degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Olympic Salerno, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Andrea Martucciello nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Olympic Salerno alle gare Battipagliese Calcio – Olympic Salerno del 27.11.2023, Giffoni Salvatore Anselmo - Olympic Salerno del 19.2.2024 ed Aurora Bisogno Infini squadra B - Olympic Salerno del 17.3.2024, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Olympic Salerno, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Fabio Mazzeo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Olympic Salerno quantomeno in occasione delle gare Battipagliese Calcio – Olympic Salerno del 27.11.2023, Giffoni Salvatore Anselmo - Olympic Salerno del 19.2.2024 ed Aurora Bisogno Infini squadra B - Olympic Salerno del 17.3.2024, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14;
FABIO MAZZEO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Olympic Salerno, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Battipagliese Calcio – Olympic Salerno del 27.11.2023, Giffoni Salvatore Anselmo - Olympic Salerno del 19.2.2024 ed Aurora Bisogno Infini squadra B - Olympic Salerno del 17.3.2024, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Olympic Salerno nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrea Martucciello, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Battipagliese Calcio – Olympic Salerno del 27.11.2023, Giffoni Salvatore Anselmo - Olympic Salerno del 19.2.2024 ed Aurora Bisogno Infini squadra B - Olympic Salerno del 17.3.2024, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Olympic Salerno pur non essendo tesserato per tale società;
ANDREA MARTUCCIELLO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Olympic Salerno, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Olympic Salerno, alle gare Battipagliese Calcio – Olympic Salerno del 27.11.2023, Giffoni Salvatore Anselmo - Olympic Salerno del 19.2.2024 ed Aurora Bisogno Infini squadra B - Olympic Salerno del 17.3.2024, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
ASD OLYMPIC SALERNO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Matteo Pisapia ed al cui interno e nel cui interesse i sig.ri Fabio Mazzeo ed Andrea Martucciello hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo PISAPIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD OLYMPIC SALERNO, e dai Sigg. Fabio MAZZEO e Andrea MARTUCCIELLO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Matteo PISAPIA, 2 (due) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Fabio MAZZEO, 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Andrea MARTUCCIELLO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD OLYMPIC SALERNO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.