FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.200/AA del 12/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CORVINO DE CARO REGA CENTRO ESTER SSD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 70 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Giovanna CORVINO, Salvatore DE CARO, Gabriele REGA e della società CENTRO ESTER SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNA CORVINO, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Centro Ester SSD ARL, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, commi 1 e 2, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Centro Ester SSD ARL, consentito e comunque non impedito la partecipazione del calciatore sig. Rega Gabriele alle gare Centro Ester - Luigi Vitale del 28.10.2023 e Centro Ester - Mater Dei del 13.1.2024, entrambe valevoli per il Campionato Under 14 Regionale di calcio a 11 nonostante lo stesso fosse tesserato per la società dallo stesso rappresentata soltanto per l’attività di Calcio a 5; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Centro Ester SSD ARL, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Salvatore De Caro, nonché per aver consentito e comunque non impedito allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Centro Ester SSD ARL in occasione della gara Centro Ester - Luigi Vitale del 28.10.2023, valevole per il Campionato Under 14 Regionale;

SALVATORE DE CARO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Centro Ester SSD ARL, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Centro Ester - Luigi Vitale del 28.10.2023 valevole per il campionato Under 14 Regionale di calcio a 11, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dal Centro Ester SSD ARL nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Rega Gabriele, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso per tale società per lo svolgimento dell’attività di Calcio a11; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Centro Ester - Luigi Vitale del 28.10.2023 valevole per il campionato Under 14 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla Centro Ester SSD ARL pur non essendo tesserato per tale società;

GABRIELE REGA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società Centro Ester SSD ARL per la stagione Sportiva 2023 – 2024 per l’attività di calcio a5, in violazione: - degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Centro Ester Ssd Arl, alle gare Centro Ester - Luigi Vitale del 28.10.2023 e Centro Ester - Mater Dei del 13.1.2024, entrambe valevoli per il campionato Under 14 Regionale di calcio a 11, nonostante fosse tesserato per tale società per la sola attività di calcio a 5; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in qualità di capitano, in occasione della gara Centro Ester - Mater Dei del 13.1.2024 valevole per il campionato Under 14 Regionale di calcio a 11, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Centro Ester SSD ARL nella quale è indicato il suo nominativo, attestando in tal modo in maniera non veridica il suo tesseramento tale società per l’attività di calcio a 11;

CENTRO ESTER SSD ARL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la sig. Giovanna Corvino, ed al cui interno e nel cui interesse i sig.ri De Caro Salvatore e Rega Gabriele hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

 − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Giovanna CORVINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CENTRO ESTER SSD ARL, e dai Sigg. Salvatore DE CARO e Gabriele REGA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Giovanna CORVINO, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore DE CARO, 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Regionali maschili Calcio a 11 Girone B per il Sig. Gabriele REGA, e di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Regionali maschili Calcio a 11 Girone B per la società CENTRO ESTER SSD ARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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