FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.201/AA del 12/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD MACERATA CALCIO 2018 E Tesserati

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 63 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Gianluca SORGENTE, Gaetano DI GENNARO, Fiore MARRO, Ciro BERNI, Bartolomeo CARFORA, Pasquale CICCARELLI, Carlo DI CARLUCCIO, Luigi MICCOLO, Alessandro PORFIDIA e della società ASD MACERATA CALCIO 2018, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA SORGENTE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Macerata Calcio 2018, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Macerata Calcio 2018, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Ciro Berni, Bartolomeo Carfora, Pasquale Ciccarelli, Carlo Di Carluccio, Luigi Miccolo ed Alessandro Porfidia, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, e precisamente: il calciatore sig. Ciro Berni alla gara Oasi Sanfeliciana – Macerata Calcio 2018 del 27.1.2024, il calciatore sig. Bartolomeo Carfora alla gara Macerata Calcio 2018 – Andreolana Sport del 11.2.2024, il calciatore sig. Pasquale Ciccarelli alla gara Andreolana Sport - Macerata Calcio 2018 dell’11.11.2023, i calciatori sigg.ri Carlo Di Carluccio e Luigi Miccolo alla gara Real Teverola 81 - Macerata Calcio 2018 del 3.2.2024, il calciatore sig. Alessandro Porfidia alla gara Pilade Bronzetti - Macerata Calcio 2018 del 26.11.2023; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Macerata Calcio 2018 nelle quali sono indicati i nominativi dei seguenti calciatori, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento degli stessi, in occasione delle gare di seguito indicate per ciascuno, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria e precisamente: del calciatore sig. Pasquale Ciccarelli per la gara Andreolana Sport - Macerata Calcio 2018 dell’11.11.2023 e del calciatore sig. Alessandro Porfidia in occasione della gara Pilade Bronzetti - Macerata Calcio 2018 del 26.11.2023; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Macerata Calcio 2018, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Fiore Marro nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Macerata Calcio 2018 in occasione delle gare Macerata Calcio 2018 – Andreolana Sport dell’11.2.2024 e Real Teverola 81 - Macerata Calcio 2018 del 3.2.2024, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria;

GAETANO DI GENNARO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Macerata Calcio 2018, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Oasi Sanfeliciana - Macerata Calcio 2018 del 27.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Macerata Calcio 2018 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Ciro Berni, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

FIORE MARRO, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Macerata Calcio 2018, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Macerata Calcio 2018 – Andreolana Sport dell’11.2.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Macerata Calcio 2018 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Bartolomeo Carfora, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara Real Teverola 81 - Macerata Calcio 2018, del 3.2.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Macerata Calcio 2018 nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri Carlo Di Carluccio e Luigi Miccolo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Macerata Calcio 2018 – Andreolana Sport dell’11.2.2024 e Real Teverola 81 - Macerata Calcio 2018 del 3.2.2024, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Macerata Calcio 2018 pur non essendo tesserato per tale società;

CIRO BERNI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Macerata Calcio 2018, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della quadra schierata dalla società A.S.D. Macerata Calcio 2018 alla gara Oasi Sanfeliciana – Macerata Calcio 2018 del 27.1.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

BARTOLOMEO CARFORA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Macerata Calcio 2018, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Macerata Calcio 2018 alla gara Macerata Calcio 2018 – Andreolana Sport del 11.2.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

PASQUALE CICCARELLI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Macerata Calcio 2018, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Macerata Calcio 2018 alla gara Andreolana Sport – Macerata Calcio 2018 dell’11.11.2023, valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

CARLO DI CARLUCCIO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Macerata Calcio 2018, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Macerata Calcio 2018 alla gara Real Teverola 81 – Macerata Calcio 2018 del 3.2.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

LUIGI MICCOLO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Macerata Calcio 2018, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Macerata Calcio 2018 alla gara Real Teverola 81 – Macerata Calcio 2018 del 3.2.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

ALESSANDRO PORFIDIA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Macerata Calcio 2018, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Macerata Calcio 2018 alla gara Pilade Bronzetti – Macerata Calcio 2018 del 26.11.2023, valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

ASD MACERATA CALCIO 2018, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Gianluca Sorgente, Gaetano Di Gennaro, ed al cui interno e nel cui interesse i sig.ri Marro Fiore, Ciro Berni, Bartolomeo Carfora, Pasquale Ciccarelli, Carlo Di Carluccio, Luigi Miccolo ed Alessandro Porfidia hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca SORGENTE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MACERATA CALCIO 2018, e dai Sigg. Gaetano DI GENNARO, Fiore MARRO, Ciro BERNI, Bartolomeo CARFORA, Pasquale CICCARELLI, Carlo DI CARLUCCIO, Luigi MICCOLO, Alessandro PORFIDIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca SORGENTE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gaetano DI GENNARO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fiore MARRO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Ciro BERNI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Bartolomeo CARFORA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Pasquale CICCARELLI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Carlo DI CARLUCCIO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Luigi MICCOLO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Alessandro PORFIDIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e 5 (cinque) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenze per la società ASD MACERATA CALCIO 2018;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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