FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.202/AA del 13/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BUSSOLARI GAMBINI AC NUOVA FOLGORE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 83 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Renato BUSSOLARI, Massimo GAMBINI e della società A.C. NUOVA FOLGORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

RENATO BUSSOLARI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Nuova Folgore, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e dall’art. 6.5 della Guida all’organizzazione dei tornei giovanili organizzati da società di cui al Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 del 3.8.2023 per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che in occasione del 3° Trofeo Città di Ancona, svoltosi dal 10 al 25 giugno 2024 ed organizzato dalla società dallo stesso rappresentata, fosse applicato un regolamento difforme rispetto a quello autorizzato dal Comitato Regionale Marche;

MASSIMO GAMBINI, all’epoca dei fatti segretario tesserato per la società A.C. Nuovo Folgore, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e dall’art. 6.5 della Guida all’organizzazione dei tornei giovanili organizzati da società di cui al Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 del 3.8.2023, per avere applicato, in occasione del 3° Trofeo Città di Ancona, svoltosi dal 10 al 25 giugno 2024 ed organizzato dalla società A.C. Nuovo Folgore, un regolamento difforme rispetto a quello autorizzato dal Comitato Regionale Marche;

A.C. NUOVA FOLGORE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Renato Bussolari e Massimo Gambini;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Renato BUSSOLARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.C. NUOVA FOLGORE, e dal Sig. Massimo GAMBINI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Renato BUSSOLARI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo GAMBINI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C. NUOVA FOLGORE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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