FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.204/AA del 14/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GUDMUNDSSON ACF FIORENTINA (1)

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 241 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Albert GUDMUNDSSON e della società ACF FIORENTINA SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERT GUDMUNDSSON, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società ACF Fiorentina S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza per avere lo stesso, a mezzo di “post” pubblicato, tra il 24 ed il 25 settembre 2024, sul proprio profilo del social network “instagram” (con 107.000 follower), rivolto frasi offensive e ingiuriose nei confronti della società U.C. Sampdoria;

ACF FIORENTINA SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Albert Gudmundsson;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Albert GUDMUNDSSON, e dal Sig. Alessandro Ferrari, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACF FIORENTINA SRL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Albert GUDMUNDSSON, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società ACF FIORENTINA SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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