FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.205/AA del 14/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DELLA RAGIONE SCANNAPIECO ASD GRUPPO GIOVANI BANZANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 131 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Enrico DELLA RAGIONE, Salvatore SCANNAPIECO e della società ASD GUPPO GIOVANI BANZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ENRICO DELLA RAGIONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Salvatore Scannapieco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione in occasione della gara Peluso Academy – Gruppo Giovani Banzano del 25.11.2023, valevole per campionato di Terza Categoria; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara gara Peluso Academy – Gruppo Giovani Banzano del 25.11.2023, valevole per il campionato di Terza Categoria sottoscritto la distinta di gara consegnata dall’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Salvatore Scannapieco attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso per tale società;
SALVATORE SCANNAPIECO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della quadra schierata dalla società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, alla gara Peluso Academy – Gruppo Giovani Banzano del 25.11.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
ASD GUPPO GIOVANI BANZANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Enrico Della Ragione, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Salvatore Scannapieco ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico DELLA RAGIONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD GRUPPO GIOVANI BANZANO, e dal Sig. Salvatore SCANNAPIECO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Enrico DELLA RAGIONE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore SCANNAPIECO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD GRUPPO GIOVANI BANZANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.