FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.207/AA del 15/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAFFARATTI REVELLO FORNERO CARONE USD LUSERNA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 61 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Dario CAFFARATTI, Mistral REVELLO, Edoardo FORNERO, Mattia CARONE e della società USD LUSERNA, avente ad oggetto la seguente condotta:
DARIO CAFFARATTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Luserna, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, ai sigg.ri Mistral Revello, Edoardo Fornero e Mattia Carone, all’epoca dei fatti tesserati per la società F.C.D. Torre Pellice, di partecipare il giorno 11 giugno 2024 ad una seduta di allenamento presso le strutture della società dallo stesso rappresentata in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice; gli stessi calciatori, poi, sono stati tesserati per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;
MISTRAL REVELLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C.D. Torre Pellice, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 11 giugno 2024, preso parte ad un allenamento presso le strutture della società U.S.D. Luserna in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice, società per la quale lo stesso era tesserato all’epoca dei fatti; lo stesso calciatore, poi, si è tesserato per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;
EDOARDO FORNERO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C.D. Torre Pellice, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 11 giugno 2024, preso parte ad un allenamento presso le strutture della società U.S.D. Luserna in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice, società per la quale lo stesso era tesserato all’epoca dei fatti; lo stesso calciatore, poi, si è tesserato per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;
MATTIA CARONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C.D. Torre Pellice, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 11 giugno 2024, preso parte ad un allenamento presso le strutture della società U.S.D. Luserna in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice, società per la quale lo stesso era tesserato all’epoca dei fatti; lo stesso calciatore, poi, si è tesserato per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;
USD LUSERNA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Dario Caffaratti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dario CAFFARATTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD LUSERNA, e dai Sigg. Mistral REVELLO, Edoardo FORNERO e Mattia CARONE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Dario CAFFARATTI, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mistral REVELLO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Edoardo FORNERO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mattia CARONE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società USD LUSERNA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.