FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.208/AA del 18/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PORRO ASD FUTSAL ANDRIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 283 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Antonio PORRO, e della società A.S.D. FUTSAL ANDRIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PORRO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futsal Andria, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, il giorno dopo la gara Just Mola - Futsal Andria del 5 ottobre 2024 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie C1, espresso giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione degli arbitri designati per la direzione di tale incontro, nonché per l’effetto e più in generale dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, a mezzo del post pubblicato sul proprio profilo personale del social network Facebook; nonché per avere lo stesso, nella sua qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Futsal Andria, consentito e non impedito la pubblicazione sul profilo del social network Facebook della società dallo stesso rappresentata espressioni irriguardose a commento del post pubblicato sul suo profilo personale appena riportato;

A.S.D. FUTSAL ANDRIA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Antonio PORRO; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PORRO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FUTSAL ANDRIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio PORRO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FUTSAL ANDRIA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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