FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.209/AA del 18/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FEOLA POZIELLO CEFARIELLO ASD POL R SANNICOLESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 41 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco FEOLA, Giuliano POZIELLO, Francesco CEFARIELLO e della società A.S.D. POL. R. SANNICOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCESCO FEOLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. R. Sannicolese, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. R. Sannicolese, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Francesco Cefariello nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione alla gara A.S.D. Cantera Ortese - A.S.D. Pol. R. Sannicolese del 28.1.2024, valevole per il girone A del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
GIULIANO POZIELLO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. POL.R. Sannicolese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Cantera Ortese - A.S.D. Pol. R. Sannicolese disputata il 28.1.2024 e valevole per il girone A del Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pol. R. Sannicolese nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Francesco Cefariello, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
FRANCESCO CEFARIELLO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pol. R. Sannicolese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte alla gara A.S.D. Cantera Ortese - A.S.D. Pol. R. Sannicolese disputata il 28.1.2024, valevole per il girone A del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, nelle file della quadra schierata dalla società A.S.D. Pol. R. Sannicolese senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
A.S.D. POL. R. SANNICOLESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco FEOLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POL. R. SANNICOLESE, e dai Sig.ri Giuliano POZIELLO e Francesco CEFARIELLO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco FEOLA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuliano POZIELLO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco CEFARIELLO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. POL. R. SANNICOLESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.