FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.210/AA del 18/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MASTRANTONIO FRANCUCCI PUCELLA ASD GREGORIANA ASD PALOMBARA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 134 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano MASTRANTONIO, Lucio FRANCUCCI, Stefano PUCELLA e delle società A.S.D. GREGORIANA e A.S.D. PALOMBARA, avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO MASTRANTONIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Gregoriana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Prima Categoria ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere affidato, nella stagione sportiva 2023 – 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel girone D del campionato di Prima Categoria, al sig. Stefano Pucella nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di Tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
LUCIO FRANCUCCI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Palombara, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere affidato, nella stagione sportiva 2024 – 2025 quantomeno fino al mese di settembre 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel girone B del campionato di Promozione, al sig. Stefano Pucella nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di Tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
STEFANO PUCELLA, dirigente tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la ASD Gregoriana e nella stagione sportiva 2024 - 2025 per la società ASD Palombara, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Gregoriana militante nel girone D del campionato di Prima Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di Tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 – 2025 quantomeno fino al mese di settembre 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Palombara militante nel girone B del campionato di Promozione, pur essendo sprovvisto della qualifica di Tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
A.S.D. GREGORIANA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
A.S.D. PALOMBARA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano MASTRANTONIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GREGORIANA, Lucio FRANCUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PALOMBARA, e dal Sig. Stefano PUCELLA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Lucio FRANCUCCI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano MASTRANTONIO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per il Sig. Stefano PUCELLA, di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. GREGORIANA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PALOMBARA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.