FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.211/AA del 18/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ZUPPIN SCHIAVON ASD PRO SECCO PRIMORJE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 157 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio SCHIAVON, Roberto ZUPPIN e della società A.S.D. PRO – SECCO PRIMORJE, avente ad oggetto la seguente condotta:
FABIO SCHIAVON, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro - Secco Primorje, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso fatto utilizzare alla società dallo stesso rappresentata nella corrente stagione sportiva, sull’equipaggiamento sportivo e sulla carta intestata, il logo in uso alla società ASD FC Primorje 1924 (matricola 953090) con indicazione dell’anno “1924”;
ROBERTO ZUPPIN, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. FC Primorje 1924 (matricola 953090), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2020 - 2021, 2021 - 2022 e 2022 - 2023, organizzato il Torneo Internazionale denominato "Alpe Adria" a nome della società A.S.D. FC Primorje (matr. 39770) cessata in data 21 luglio 2020 per fusione con la società A.S.D. Primorec (matr. 39760) e contestuale costituzione della nuova società A.S.D. Primorec 1966 (matr. 952889), ottenendo dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'organizzazione di tali tornei, quali manifestazioni sportive ammissibili a contributo organizzate da associazioni e società sportive delle federazioni sportive nazionali – esercizio finanziario 2021 – 2022 – 2023 e 2024 - L.R. 8/2003 art. 11 - L.R. 25/2018 art. 7, c. 10 e 11, rispettivamente i contributi di euro 12.500,00 per l'anno 2021, di euro 12.500,00 per l'anno 2022, di euro 11.403,60 per l'anno 2023 oltre ad euro 2.000,00 sempre per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 62 della L.R. 21/2016;
A.S.D. PRO – SECCO PRIMORJE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel relativo capo di incolpazione era tesserato il sig. Fabio Schiavon;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio SCHIAVON in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PRO – SECCO PRIMORJE, e dal Sig. Roberto ZUPPIN;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio SCHIAVON, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Roberto ZUPPIN, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO – SECCO PRIMORJE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.