FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.212/AA del 18/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ALLEVA BRUNO PERDOMO ESPOSITO ASD LA CILENTANA SPORT
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 85 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo ALLEVA, Filippo BRUNO, Diego Raffaele PERDOMO ESPOSITO e della società A.S.D. LA CILENTANA SPORT, avente ad oggetto la seguente condotta:
CARLO ALLEVA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Cilentana Sport, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Cilentana Sport, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Diego Raffaele Perdomo Esposito, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. La Cilentana Sport alla gara La Cilentana Sport – Pontecagnano del 3.3.2024 valevole per il campionato Allievi Under 17; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Cilentana Sport, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Filippo Bruno nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. La Cilentana Sport quantomeno in occasione della gara La Cilentana Sport – Pontecagnano del 3.3.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17;
FILIPPO BRUNO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. La Cilentana Sport, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara La Cilentana Sport – Pontecagnano del 3.3.2024 valevole per il campionato Allievi Under 17, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. La Cilentana Sport nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Diego Raffaele Perdomo Esposito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara La Cilentana Sport – Pontecagnano del 3.3.2024 valevole per il campionato Allievi Under 17, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. La Cilentana Sport pur non essendo tesserato per tale società;
DIEGO RAFFAELE PERDOMO ESPOSITO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. La Cilentana Sport, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. La Cilentana Sport, alla gara La Cilentana Sport – Pontecagnano del 3.3.2024 valevole per il campionato Allievi Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
A.S.D. LA CILENTANA SPORT, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo ALLEVA in proprio e, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. LA CILENTANA SPORT, e dai Sig.ri Filippo BRUNO e Diego Raffaele PERDOMO ESPOSITO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo ALLEVA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo BRUNO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Diego Raffaele PERDOMO ESPOSITO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. LA CILENTANA SPORT;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.