FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.213/AA del 18/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BORZI’ RUSSO ASD SPORTCLUB CITTA’ DI ACI S. ANTONIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 58 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosaria BORZÌ, Giovanni RUSSO e della società A.S.D. SPORTCLUB CITTÀ DI ACI S. ANTONIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ROSARIA BORZÌ, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 2 - 2023-2024 Settore Tecnico dell’11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere la stessa, quale presidente dotata dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio, affidato nel corso della stagione sportiva 2023-2024, fino al 14 aprile 2024, la conduzione della prima squadra iscritta al campionato di Promozione della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio alla conduzione del sig. Giovanni Russo pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 2 - 2023-2024 Settore Tecnico dell’11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici” essendo in possesso dell’abilitazione UEFA C;
GIOVANNI RUSSO, all’epoca dei fatti allenatore del settore giovanile della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt., 37, comma 1, e 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico e al disposto del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 2 - 2023-2024 Settore Tecnico dell’11 luglio 2023, per avere lo stesso svolto nel corso della stagione sportiva 2023-2024, fino al 14 aprile 2024, la funzione di allenatore della prima squadra iscritta al campionato di Promozione della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio, pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Da) e del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 2 - 2023-2024 Settore Tecnico dell’11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici” essendo in possesso dell’abilitazione UEFA C;
A.S.D. SPORTCLUB CITTÀ DI ACI S. ANTONIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Rosaria BORZÌ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTCLUB CITTÀ DI ACI S. ANTONIO, e dal Sig. Giovanni RUSSO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione la Sig.ra Rosaria BORZÌ, di 90 (novanta) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni RUSSO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTCLUB CITTÀ DI ACI S. ANTONIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.