FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.214/AA del 18/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TURRIONI BERELLINI MIGNINI ASD RIVO SUBASIO TORGIANO CALCIO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 101 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca TURRIONI, Matteo BERELLINI, Filippo MIGNINI e delle società A.S.D. RIVO SUBASIO e TORGIANO CALCIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA TURRIONI, all’epoca dei fatti vice presidente tesserato per la società ASD Rivo Subasio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, alla metà del mese di giugno 2024, contattato il sig. Matteo Berellini ed il sig. Filippo Mignini, rispettivamente dirigente e calciatore tesserati per la società Torgiano Calcio ASD, allo scopo di avviare la trattativa per il trasferimento ed il tesseramento del secondo per la ASD Rivo Subasio per la stagione sportiva 2024 - 2025, raggiungendo con l’atleta l’accordo con un’intesa verbale che veniva reso noto con alcune foto postate in data 21.6.2024 sulle pagine degli account Facebook ed Instagram della società ASD Rivo Subasio ed a cui seguiva l’effettivo tesseramento del calciatore per tale società perfezionatosi in data 5.7.2024;

MATTEO BERELLINI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Torgiano Calcio ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, alla metà del mese di giugno 2024 consentito al sig. Luca Turrioni, vice presidente della società ASD Rivo Subasio, di contattare il calciatore sig. Filippo Mignini, tesserato per la società Torgiano Calcio ASD, allo scopo di avviare la trattativa di trasferimento e tesseramento per la stagione sportiva 2024 - 2025 per la società ASD Rivo Subasio; tale tesseramento si è poi perfezionato in data 5.7.2024;

FILIPPO MIGNINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Torgiano Calcio ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alla metà del mese di giugno 2024, in costanza di tesseramento per la società Torgiano Calcio ASD, avviato la trattativa per il suo trasferimento e tesseramento per la stagione sportiva 2024 - 2025 per la ASD Rivo Subasio con il sig. Luca Turrioni, vice presidente di tale società, raggiungendo con quest’ultimo l’accordo con un’intesa verbale che veniva reso noto con alcune foto postate in data 21.6.2024 sulle pagine degli account Facebook ed Instagram della società ASD Rivo Subasio ed a cui seguiva il suo effettivo tesseramento per tale società perfezionatosi in data 5.7.2024;

A.S.D. RIVO SUBASIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel relativo capo di incolpazione era tesserato il sig. Luca Turrioni; TORGIANO CALCIO A.S.D., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei relativi capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Matteo Berellini e Filippo Mignini;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca TANCI, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. RIVO SUBASIO, Mario MINCIGRUCCI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TORGIANO CALCIO A.S.D., e dai Sig.ri Luca TURRIONI, Matteo BERELLINI e Filippo MIGNINI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luca TURRIONI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Filippo MIGNINI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Matteo BERELLINI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. RIVO SUBASIO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società TORGIANO CALCIO A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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