FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.228/AA del 19/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da KOCMAN ASD NK KRAS REPEN

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 143 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Goran KOCMAN e della società ASD NK KRAS REPEN, avente ad oggetto la seguente condotta:

GORAN KOCMAN, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. N.K. Kras Repen, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 10.2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.7.2022 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso omesso di provvedere alla stipula di apposita polizza per la copertura assicurativa dell’evento “Open Day” e dei relativi partecipanti, organizzato dalla società dallo stesso rappresentata in data 4 luglio 2023 presso l’impianto sportivo gestito dalla stessa, in occasione del quale riportava un infortunio il calciatore minore sig. A. C., già tesserato per la A.S.D. N.K. Kras Repen;

ASD NK KRAS REPEN, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Goran Kocman;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Goran KOCMAN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NK KRAS REPEN;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Goran KOCMAN, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD NK KRAS REPEN;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it