FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.230/AA del 21/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ZINNO MAIONE GALBIATI PELUSO ASD ASD SPORTING AMINEI FC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 7 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Pasquale ZINNO, Domenico MAIONE, Salvatore GALBIATI, Alessandro PELUSO e della società ASD SPORTING AMINEI FC, avente ad oggetto la seguente condotta:
PASQUALE ZINNO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Aminei F.C. in violazione: - dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’ art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sporting Aminei F.C., omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Alessandro Peluso e Yuri Capuozzo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che tali calciatori prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla ASD Sporting Aminei F.C. alle gare Materdei - Sporting Aminei F.C. del 2.12.2023, Campania Puteolana - Sporting Aminei F.C. del 29.10.2023, Sporting Aminei F.C. - Materdei del 26.2.2023 e Sporting Aminei F.C. - Internapoli S.S.D. A.R.L. del 9.3.2024, tutte valevoli per il campionato Under 18 Regionale; nonchè ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Sporting Aminei F.C. - Materdei del 26.2.2024 valevole per il campionato Under 18 Regionale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Sporting Aminei F.C. nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Peluso Alessandro e Capuozzo Yuri, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Sporting Aminei F.C., omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Domenico Maione nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Sporting Aminei F.C. in occasione delle gare Materdei - Sporting Aminei F.C. del 2.12.2023 e Campania Puteolana - Sporting Aminei F.C. del 29.10.2023 valevoli per il campionato Under 18 Regionale;
DOMENICO MAIONE, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Sporting Aminei F.C., in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Materdei - Sporting Aminei F.C. del 2.12.2023 e Campania Puteolana - Sporting Aminei F.C. del 29.10.2023 valevoli per il campionato Under 18 Regionale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Sporting Aminei F.C. nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Alessandro Peluso, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Materdei - Sporting Aminei F.C. del 2.12.2023 e Campania Puteolana - Sporting Aminei F.C. del 29.10.2023 valevoli per il campionato Under 18 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Sporting Aminei F.C., pur non essendo tesserato per tale società;
SALVATORE GALBIATI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Sporting Aminei F.C., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Sporting Aminei F.C. - Internapoli S.S.D. A.R.L. del 9.3.2024, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Sporting Aminei F.C. nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Alessandro Peluso e Yuri Capuozzo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;
ALESSANDRO PELUSO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Sporting Aminei F.C., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Sporting Aminei F.C., alle gare Materdei - Sporting Aminei F.C. del 2.12.2023, Campania Puteolana - Sporting Aminei F.C. del 29.10.2023, Sporting Aminei F.C. - Materdei del 26.2.2023 e Sporting Aminei F.C. - Internapoli S.S.D. A.R.L. del 9.3.2024, tutte valevoli per il campionato Under 18 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
ASD SPORTING AMINEI FC, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale ZINNO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SPORTING AMINEI FC, e dai Sigg. Domenico MAIONE, Salvatore GALBIATI e Alessandro PELUSO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale ZINNO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Domenico MAIONE, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore GALBIATI, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Alessandro PELUSO, e di € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione per la società ASD SPORTING AMINEI FC;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.